D.P.R. 204/2006
Art. 2 — Competenze
Art. 2. Competenze 1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilita' delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto; b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore e' espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti. 2. Il Consiglio superiore esprime, altresi', obbligatoriamente parere: a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attivita' edilizia) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b). 3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attivita' normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilita', di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali. 4. Il Consiglio superiore esprime, altresi', parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorita' indipendenti e puo' redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresi' puo' svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessita'. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attivita' di consulenza per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorita' ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attivita' di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorita', anche a mezzo di referti all'Autorita' o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorita', secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorita', ovvero mediante audizioni presso l'Autorita' del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia. 6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attivita' svolta, nonche' delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale). - 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla regione. 5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 6, comma 5-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. - La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. - La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. - La direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L 40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988). - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n. 170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE. - La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 1998, n. L 204 (entrata in vigore il 10 agosto 1998). - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), e' il seguente: «Art. 4 (Organismi italiani di normalizzazione). - 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.». «Art. 5 (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. 1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito. 1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea gia' esistente. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione. 1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione. 2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa. Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente: a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione; b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista; c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge; d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia' trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e' sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni; e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano. 2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'art. 9-bis. 2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE. 3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano piu' soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea. 4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 3, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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