D.P.R. 204/2006
Art. 13 — Disposizioni transitorie
Art. 13. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso. 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente e' abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612. 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1. 5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Nota all'art. 13: - Per il regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 3, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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