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D.P.R. 167/2006

Art. 78 — Attivita' ispettiva

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/78parte di D.P.R. 167/2006
Art. 78. Attivita' ispettiva 1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitata dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore generale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate. 2. L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei Comandi territoriali e dei Comandi di grandi unita' autonome, per gli organismi dipendenti. 3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisi la necessita'. Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione. 4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione. 5. Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti al corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonche' da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali dell'Arma dei carabinieri e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle Direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri (ARQ).

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