D.P.R. 167/2006
Art. 75 — Attivita' ippica militare
Art. 75. Attivita' ippica militare 1. Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'amministrazione. 2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite. 3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 75.
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