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D.P.R. 167/2006

Art. 65 — Competenze

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/65parte di D.P.R. 167/2006
Art. 65. Competenze 1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi a livello territoriale le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all'organizzazione ed al funzionamento: a) dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina; b) dei servizi generali di cui agli articoli 25 e 30, ed in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi ed ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale; c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata. 2. Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e per l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione e' attribuita ad ufficiali dell'Arma stessa. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo. Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.

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