D.P.R. 167/2006
Art. 63 — Chiusura a pareggio
Art. 63. Chiusura a pareggio 1. Alla fine di ogni esercizio, le direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La direzione di amministrazione del comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma. 2. La direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata, la direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri e la direzione di amministrazione interforze per le spese degli enti dipendenti, provvedono, per ogni capitolo di bilancio: a) a compensare, nell'ambito della propria Forza armata, le eventuali maggiori esigenze degli organismi con le disponibilita' rimaste inutilizzate; b) a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati nelle contabilita' speciali e delle spese con essi sostenute, dandone comunicazione alla direzione di amministrazione interforze che provvede, in conformita' alle direttive emanate dai competenti organi centrali, a rimborsare alle varie direzioni di amministrazione le somme risultanti a loro credito ed a riscuotere dalle medesime quelle risultanti a loro debito. 3. Per i capitoli a credito, la direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito ed a debito sono segnalate dalla direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione. 4. I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 46, comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio di cui al presente articolo, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 63.
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