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D.P.R. 167/2006

Art. 53 — Scritture contabili

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/53parte di D.P.R. 167/2006
Art. 53. Scritture contabili 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' ed a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate. 2. Le scritture ed i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione. 3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione. 4. Le scritture ed i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano: a) la consistenza a quantita' ed a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale; b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, ed integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile. 5. I riscontri e la revisione delle contabilita' di cui al presente articolo, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni, di cui all'articolo 82, comma 1. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni ed i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

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