D.P.R. 167/2006
Art. 49 — Disposizioni generali
Art. 49. Disposizioni generali 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) del controllo dei consumi e delle giacenze; c) del controllo sull'utilizzazione; d) della codificazione; e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche; f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'. 2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti alle funzioni strumentali ed alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende: a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti; b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) ed alla variazione del loro valore; c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso; d) la tenuta delle contabilita' a quantita' ed a valore; e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione; f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'amministrazione. 3. In relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 49.
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