D.P.R. 167/2006
Art. 44 — Proventi
Art. 44. Proventi 1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie ed oggetto. 2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale. 3. Costituiscono proventi riassegnabili gli introiti relativi a: a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche ed a privati, sempre che occorra ricostituire le dotazioni o le scorte; b) cessioni di vestiario; c) rette degli allievi delle scuole militari; d) prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della difesa ed a terzi; e) ogni altra prestazione per la quale la riassegnabilita' sia prevista dalle norme vigenti. 4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 44.
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