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D.P.R. 167/2006

Art. 40 — Pignoramenti, sequestri, opposizioni

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/40parte di D.P.R. 167/2006
Art. 40. Pignoramenti, sequestri, opposizioni 1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide. 2. Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Qualora l'ordinativo sia gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente sezione di tesoreria provinciale o ad eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento. 3. Qualora siano notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoca, rinunzia o modificazione di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento ed informa la direzione di amministrazione competente.

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