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D.P.R. 167/2006

Art. 4 — Competenze del comandante

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/4parte di D.P.R. 167/2006
Art. 4. Competenze del comandante 1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione. 2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV. 3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente. 4. Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

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