D.P.R. 167/2006
Art. 38 — Riscossioni e pagamenti
Art. 38. Riscossioni e pagamenti 1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione ed il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria ed approvati dal capo del servizio amministrativo. 2. Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, nel caso in cui non sia possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del contingente o unita' assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese ed i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti. 3. Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano piu' capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 38.
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