D.P.R. 167/2006
Art. 30 — Servizi diversi
Art. 30. Servizi diversi 1. Gli atti negoziali relativi: a) all'esecuzione dei servizi di guardiania, di sorveglianza e di controllo alle installazioni militari; b) alla manovalanza necessaria per il funzionamento degli organismi; c) alla pulizia dei locali ed ai servizi analoghi a quelli alberghieri, sono stipulati secondo le norme del Capo IV, sulla base di condizioni tecniche formulate nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al corrispondente settore lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di pubblica sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialita' delle imprese ai fini della loro partecipazione agli appalti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 30.
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