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D.P.R. 167/2006

Art. 26 — Assistenza morale, benessere e protezione sociale

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/26parte di D.P.R. 167/2006
Art. 26. Assistenza morale, benessere e protezione sociale 1. Le spese per l'assistenza morale ed il benessere attengono: a) alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso; b) alle altre attivita' tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili; c) alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio. 2. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati: a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti; b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero ad enti o a terzi, secondo le vigenti disposizioni, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'amministrazione alle stesse organizzazioni di personale. 3. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' ed ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.

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