D.P.R. 167/2006
Art. 24 — Morte o scomparsa del militare
Art. 24. Morte o scomparsa del militare 1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione ed all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso. 2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', l'amministrazione richiede all'autorita' giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
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