Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 167/2006Art. 20
D.P.R. 167/2006

Art. 20 — Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/20parte di D.P.R. 167/2006
Art. 20. Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita' 1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in servizio permanente, nonche' gli appuntati ed i carabinieri sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale sono in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, qualora costituite, dai centri stipendiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). 2. La liquidazione ed il pagamento dello stipendio e delle indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 167/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.