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D.P.R. 296/2005

Art. 29 — Norme abrogate

ELI /it/dpr/2005/09/13/296/art/29parte di D.P.R. 296/2005
Art. 29. Norme abrogate 1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento e' abrogata ogni previsione di legge che contempli l'applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 11 luglio 1986, n. 390; b) la legge 1° giugno 1990, n. 134; c) l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; d) l'articolo 5, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507; e) l'articolo 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237; f) l'articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; g) l'articolo 43, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41; i) l'articolo 80, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) l'articolo 211-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, aggiunto dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109, limitatamente alle parole "in conformita' ai parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.". Note all'art. 29: - Per la legge 11 luglio 1986, n. 390 si veda in note alle premesse. - La legge 1° giugno 1990, n. 134, abrogata dal presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 1990. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1993; come modificato dal presente regolamento: «Art. 9. - 1 - 2. (Omissis). 3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito' con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decrto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento. 5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico. 7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno. 8. (Omissis). Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari iniporto il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 9. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991 e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. 10. (Abrogato). 10-bis. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 10 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. l0-ter. (Omissis). 11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 11-bis. La disposizione di cui all'art. 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1995, come modificato dal presente regolamento: «Art. 5 (Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) - b) (omissis); c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; c-bis) - c-quater) (omissis). 2. (Omisis). 3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille. 4. - 5. (Omisis). 6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. 7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. 7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' ridetenninato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe. 8. - 8-bis). (Abrogati). 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal l° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. 9. Al comma 1-bis dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole «28 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995». 10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole «72, commi 2, 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «72, commi 2 e 4,». - L'art. 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali), abrogato al presente regolamento, recava: «Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.». - La legge 23 dicembre 1999, n. 488 reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).». - La legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).». - Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica, 8 gennaio 2001, n. 41, si veda in note alle premesse. - Per i riferimenti della legge n. 289 del 2002 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 211-bis, del decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967, supplemento ordinario; come modificato dal presente regolamento: «Art. 211-bis (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione). - 1. Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso.».

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