D.P.R. 296/2005
Art. 25 — Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio
Art. 25. Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio 1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita' religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente. 2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.
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