D.P.R. 296/2005
Art. 21 — Istruttoria del procedimento
Art. 21. Istruttoria del procedimento 1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la conformita' dell'utilizzo proposto con le finalita' di cui all'articolo 9. 2. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento formula alla direzione generale dell'Agenzia del demanio una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, dell'ammontare del canone determinato in base ai valori locativi in comune commercio, e dell'eventuale verifica della congruita' del progetto e della sua effettiva fattibilita'.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 296/2005 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.