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D.P.R. 296/2005

Art. 2 — Procedimento

ELI /it/dpr/2005/09/13/296/art/2parte di D.P.R. 296/2005
Art. 2. Procedimento 1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto. 2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte. 3. Si procede a trattativa privata, quando: a) e' andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto; b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non supera euro 50.000; c) un soggetto gia' concessionario o locatario di un bene immobile di proprieta' dello Stato chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene gia' locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non puo' essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata; d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione di cui all'articolo 13, comma 1 del presente regolamento. 4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica: a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonche' l'effettuazione delle opere di manutenzione previste; b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione; c) della possibilita' concreta di una piu' proficua valorizzazione dell'immobile. 5. La domanda di rinnovo e' presentata alla Filiale competente non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto.

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