Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 296/2005Art. 15
D.P.R. 296/2005

Art. 15 — Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

ELI /it/dpr/2005/09/13/296/art/15parte di D.P.R. 296/2005
Art. 15. Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. 2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. 3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessiti nonche' per le finalita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367. Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si veda in note all'art. 7. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, si veda in note all'art. 5.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 296/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.