Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 313/2002Art. 33
D.P.R. 313/2002

Art. 33 — Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato

ELI /it/dpr/2002/11/14/313/art/33parte di D.P.R. 313/2002
Art. 33. (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato) 1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali. 4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 313/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.