D.P.R. 115/2002
Art. 85 — Divieto di percepire compensi o rimborsi
Art. 85. (Divieto di percepire compensi o rimborsi) 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario e' nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
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