D.P.R. 115/2002
Art. 77 — Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione
Art. 77. (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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