D.P.R. 115/2002
Art. 72 — Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia
Art. 72. (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia) 1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
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