D.P.R. 115/2002
Art. 69 — Spese escluse
Art. 69. (Spese escluse) 1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
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