Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 60
D.P.R. 115/2002

Art. 60 — (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/60parte di D.P.R. 115/2002
Art. 60. (Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile) 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.