D.P.R. 115/2002
Art. 38 — Indennita' di trasferta per atti di esecuzione
Art. 38. (Indennita' di trasferta per atti di esecuzione) 1. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
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