D.P.R. 115/2002
Art. 35 — Importo dell'indennita' di trasferta
Art. 35. (Importo dell'indennita' di trasferta) 1. L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
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