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D.P.R. 115/2002

Art. 32 — Notificazioni a richiesta delle parti

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/32parte di D.P.R. 115/2002
Art. 32. (Notificazioni a richiesta delle parti) 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. Nota all'art. 32: Per il testo dell'articolo unico della legge 319/1958 si veda nota all'art. 30.

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