Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 295
D.P.R. 115/2002

Art. 295 — Rinvio per la copertura finanziaria

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/295parte di D.P.R. 115/2002
Art. 295. (Rinvio per la copertura finanziaria) 1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa. Nota all'art. 295: - l'art. 22 della legge 28 marzo 2001, n. 134, cosi' recita: "Art. 22. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 294 Art. 296 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.