D.P.R. 115/2002
Art. 284 — Raccordo
Art. 284. (Raccordo) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.