D.P.R. 115/2002
Art. 27 — Notificazioni a richiesta delle parti
Art. 27. (Notificazioni a richiesta delle parti) 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti. 2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
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