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D.P.R. 115/2002

Art. 268 — Diritto di copia autentica

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/268parte di D.P.R. 115/2002
Art. 268. (Diritto di copia autentica) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

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