D.P.R. 115/2002
Art. 234 — Riscossione delle spese
Art. 234. (Riscossione delle spese) 1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale. Nota all'art. 234: - Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.
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