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D.P.R. 115/2002

Art. 23 — Diritti

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/23parte di D.P.R. 115/2002
Art. 23. (Diritti) 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

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