D.P.R. 115/2002
Art. 229 — Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali
Art. 229. (Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali) 1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali. Nota all'art. 229: - Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973: "Art. 12-bis. (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.".
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