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D.P.R. 115/2002

Art. 225 — Esenzioni

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/225parte di D.P.R. 115/2002
Art. 225. (Esenzioni) 1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni. Note all'art. 225: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.

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