D.P.R. 115/2002
Art. 211 — Quantificazione dell'importo dovuto
Art. 211. (Quantificazione dell'importo dovuto) 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. 2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. Nota all'art. 211: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 237/1997: "1. La determinazione delle entrate e' effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versame".
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 211, comma 1.
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