D.P.R. 115/2002
Art. 200 — Applicabilita' della procedura nel processo penale
Art. 200. (Applicabilita' della procedura nel processo penale) 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 200, comma 1.
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