D.P.R. 115/2002
Art. 193 — Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
Art. 193. (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio) 1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
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