D.P.R. 115/2002
Art. 18 — (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo u…
Art. 18. (Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato) 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
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- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), ha disposto (con l'art. 37, comma 6, lettera v) e comma 7) la modifica dell'art. 18, comma 1.
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