D.P.R. 115/2002
Art. 174 — Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale
Art. 174. (Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale) 1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario. 2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
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