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D.P.R. 115/2002

Art. 154 — (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/154parte di D.P.R. 115/2002
Art. 154. (L) Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori 1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

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