D.P.R. 115/2002
Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento
Art. 147. (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) 1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
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- D.lgs 14/01 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottoautoritativoha disposto (con l'art. 366, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 147.
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