Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 147
D.P.R. 115/2002

Art. 147 — Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/147parte di D.P.R. 115/2002
Art. 147. (Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento) 1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 146 Art. 148 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.