Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 14
D.P.R. 115/2002

Art. 14 — (L) Obbligo di pagamento

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/14parte di D.P.R. 115/2002
Art. 14. (L) Obbligo di pagamento 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. 3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.