Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 130
D.P.R. 115/2002

Art. 130 — Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/130parte di D.P.R. 115/2002
Art. 130. (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 129 Art. 131 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.