D.P.R. 115/2002
Art. 104 — Compenso dell'investigatore privato
Art. 104. (Compenso dell'investigatore privato) 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
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