D.P.R. 447/2001
Art. 4 — Licenza individuale
Art. 4. Licenza individuale 1. Una licenza individuale e' necessaria nel caso di installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: a) sistemi: fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; c) sistemi di ricerca spaziale; d) sistemi di esplorazione della Terra; e) sistemi di operazioni spaziali; f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; g) sistemi di ausilio alla meteorologia; h) sistemi di radioastronomia.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera ll)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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