D.P.R. 447/2001
Art. 13 — Sospensione - revoca - decadenza
Art. 13. Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera ll)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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